Art. 11 codice privacy (Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi) — Misure di sicurezza dei dati

((1. I dati personali oggetto di trattamento nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie hanno carattere riservato e non possono essere divulgati a terzi, al di fuori dei casi previsti dal Codice e nei precedenti articoli. 2. Le persone fisiche che, in qualita' di responsabili o di incaricati del trattamento designati dal gestore o dai partecipanti, hanno accesso al sistema di informazioni creditizie, mantengono il segreto sui dati personali acquisiti e rispondono della violazione degli obblighi di riservatezza derivanti da un'utilizzazione dei dati o una divulgazione a terzi per finalita' diverse o incompatibili con le finalita' di cui all'art. 2 del presente codice o comunque non consentite. 3. Il gestore e i partecipanti adottano le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee ad assicurare la sicurezza, l'integrita' e la riservatezza dei dati personali e delle comunicazioni elettroniche in conformita' alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. 4. Il gestore adotta adeguate misure di sicurezza al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento del sistema di informazioni creditizie, nonche' il controllo degli accessi. Questi ultimi sono registrati e memorizzati nel sistema informativo del gestore medesimo o di ogni partecipante presso cui risieda copia della stessa banca dati. 5. In relazione al rispetto degli obblighi di sicurezza, riservatezza e segretezza di cui al presente articolo, il gestore e i partecipanti impartiscono specifiche istruzioni per iscritto ai rispettivi responsabili ed incaricati del trattamento e vigilano sulla loro puntuale osservanza, anche attraverso verifiche da parte di idonei organismi di controllo)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-5-codice-di-deontologia-per-i-sistemi-informativi-art11 · fonte del testo

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