Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 2004 al 9 aprile 2019. 369 parole tolte.
tolto: 1. E' consentito diffondere anche mediante pubblicazione risultati statistici soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalita' che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti, salvo che la diffusione riguardi variabili pubbliche. 2. I dati personali trattati per un determinato scopo statistico possono essere comunicati, privi di dati identificativi, a un'universita' o istituto o ente di ricerca o a un ricercatore per altri scopi statistici chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati. Il soggetto richiedente, nel predisporre il pertinente progetto di ricerca ai sensi dell'art. 3, si impegna a non effettuare trattamenti per fini diversi da quelli indicati nella richiesta e a non comunicare ulteriormente i dati a terzi; allega inoltre al progetto copia della richiesta di comunicazione. Il soggetto richiesto, titolare del trattamento originario, deposita la richiesta di comunicazione e il connesso progetto presso l'universita' o ente di ricerca o societa' scientifica cui afferisce, la quale ne cura la conservazione, in forma riservata, per cinque anni dalla conclusione programmata della ricerca. 3. Nel caso in cui il richiedente dichiari che non e' possibile conseguire altrimenti il risultato statistico di interesse, dandone espressa motivazione nella richiesta di cui al procedente comma 2, e' consentita anche la comunicazione dei dati identificativi. Il soggetto richiesto, valutata la motivazione, fornisce i dati nel rispetto del principio di pertinenza e di stretta necessita'. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alla comunicazione, e al conseguente trasferimento anche temporaneo, di dati personali a universita' o istituti o enti di ricerca o ricercatori residenti in un Paese appartenente all'Unione europea o il cui ordinamento assicuri comunque un livello di tutela delle persone adeguato. 5. Quando il trattamento per un determinato scopo statistico comporta il trasferimento anche temporaneo dei dati personali in un Paese, non appartenente all'Unione europea, il cui ordinamento non assicura un livello di tutela delle persone adeguato, il trasferimento e' consentito sulla base di garanzie per i diritti dell'interessato comparabili a quelle del presente codice, prestate dall'ente o dal ricercatore destinatario del trasferimento medesimo tramite un contratto redatto secondo una tipologia autorizzata dal Garante ai sensi dell'art. 40 del decreto, anche su proposta di enti e societa' scientifiche.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-4-codice-di-deontologia-per-scopi-statistici-e-sc-art8 · fonte del testo
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