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2004oggi
  1. 20 febbraio 2026 — oggiabrogatoper 8 mesi
  2. 30 gennaio 2026 — 20 febbraio 2026abrogatoper 21 giorni
  3. 18 dicembre 2025 — 30 gennaio 2026abrogatoper un mese
  4. 1 maggio 2024 — 18 dicembre 2025abrogatoper un anno
  5. 2 marzo 2024 — 1 maggio 2024abrogatoper 2 mesi
  6. 30 marzo 2023 — 2 marzo 2024abrogatoper 11 mesi
  7. 8 dicembre 2021 — 30 marzo 2023abrogatoper un anno
  8. 30 novembre 2021 — 8 dicembre 2021abrogatoper 8 giorni
  9. 9 ottobre 2021 — 30 novembre 2021abrogatoper un mese
  10. 30 settembre 2021 — 9 ottobre 2021abrogatoper 9 giorni
  11. 1 gennaio 2020 — 30 settembre 2021abrogatoper un anno
  12. 15 giugno 2019 — 1 gennaio 2020abrogatoper 7 mesi
  13. 9 giugno 2019 — 15 giugno 2019abrogatoper 6 giorni
  14. 10 aprile 2019 — 9 giugno 2019abrogatoper 2 mesi
  15. 9 aprile 2019 — 10 aprile 2019abrogatoper 1 giorno
  16. 1 ottobre 2004 — 9 aprile 2019testo originarioper 15 anni

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 2004 al 9 aprile 2019. 1697 parole tolte in 35 capoversi.

tolto: (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, in S.O. n. 141 relativo alla G.U. 14 agosto 2004, n. 190)

tolto: IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

tolto: Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri; Visto l'art. 12 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; Visto l'art. 106, comma 1, del Codice il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici; Visto l'art. 106, comma 2, del medesimo Codice relativo a taluni profili che, sulla base di alcune garanzie, devono essere individuati dal codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati per scopi statistici e scientifici; Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 febbraio 2000, n. 46, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentativita' a darne comunicazione al Garante; Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volonta' di partecipare all'adozione dei codici e fra i quali e' stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, in particolare, da rappresentanti dei seguenti soggetti: Conferenza dei rettori delle universita' italiane; Associazione italiana di epidemiologia; Associazione italiana di sociologia; Consiglio italiano per le scienze sociali; Societa' italiana degli economisti; Societa' italiana di biometria; Societa' italiana di demografia storica; Societa' italiana di igiene, medicina preventiva e sanita' pubblica; Societa' italiana di statistica; Societa' italiana di statistica medica ed epidemiologia clinica; Associazione fra istituti di ricerche di mercato, sondaggi di opinione, ricerca sociale; Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet di questa Autorita', resa nota tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 maggio 2004, n. 117, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

tolto: Viste le osservazioni pervenute secondo quanto disposto dal citato avviso;

tolto: Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice); Constatata la conformita' del codice di deontologia e di buona condotta alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione dei dati personali, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 12 e 104 e seguenti del Codice; Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice, il codice di deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'Allegato A) al medesimo Codice;

tolto: Vista la documentazione in atti;

tolto: Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

tolto: Relatore il prof. Gaetano Rasi;

Mostra gli altri 27 capoversi cambiati

tolto: DISPONE:

tolto: la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministro della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.

tolto: Roma, 16 giugno 2004

tolto: Il presidente: RODOTA'

tolto: Il relatore: RASI

tolto: Il segretario generale: BUTTARELLI

tolto: CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI E SCIENTIFICI sottoscritta da:

tolto: - Conferenza dei rettori delle universita' italiane - Associazione italiana di epidemiologia - Associazione italiana di sociologia - Consiglio italiano per le scienze sociali - Societa' italiana degli economisti - Societa' italiana di biometria - Societa' italiana di demografia storica - Societa' italiana di igiene, medicina preventiva e sanita' pubblica - Societa' italiana di statistica - Societa' italiana di statistica medica ed epidemiologia clinica - Associazione tra istituti di ricerche di mercato, sondaggi di opinione, ricerca sociale

tolto: PREAMBOLO

tolto: I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice, adottato sulla base di quanto previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "decreto"), sulla base delle seguenti premesse:

tolto: 1) Le disposizioni del presente codice di deontologia e di buona condotta sono volte ad assicurare l'equilibrio tra i diritti e le liberta' fondamentali della persona, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza, con le esigenze della statistica e della ricerca scientifica, quali risultano dal principio della liberta' di ricerca costituzionalmente garantito, presupposto per lo sviluppo della scienza, per il miglioramento delle condizioni di vita degli individui e per la crescita di una societa' democratica;

tolto: 2) i ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito di universita', enti ed istituti di ricerca e societa' scientifiche, conformano al presente codice ogni fase dei trattamenti di dati personali effettuati a fini statistici o scientifici, indipendentemente dalla sottoscrizione del codice stesso da parte dei rispettivi enti e societa' scientifiche;

tolto: 3) nell'applicazione del presente codice, i soggetti che ne sono destinatari osservano i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, nelle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. R(83)10 adottata il 23 settembre del 1983 e n. R(97)18 adottata il 30 settembre 1997, nonche' nelle altre disposizioni normative comunitarie e internazionali relative al trattamento dei dati personali a fini statistici e scientifici. Essi operano nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, intesa come non ridondanza del trattamento progettato rispetto agli scopi perseguiti, avuto riguardo ai dati disponibili ed ai trattamenti gia' effettuati dallo stesso titolare;

tolto: 4) per quanto non disciplinato nel presente codice, si applicano le disposizioni previste dalla normativa in materia di dati personali, anche in relazione alla natura pubblica o privata del soggetto titolare del trattamento (artt. 18 e s. e 23 e s. del decreto). In particolare, i dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura;

tolto: 5) per trattamento per scopi statistici si intende qualsiasi trattamento effettuato per le finalita' di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici (art. 4 del decreto);

tolto: 6) per trattamento per scopi scientifici si intende qualsiasi trattamento effettuato per le finalita' di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore (art. 4 del decreto);

tolto: 7) gli enti e i soggetti che applicano il presente codice osservano il principio di imparzialita' e di non discriminazione nei confronti degli altri soggetti che trattano i dati per scopi statistici o scientifici. La sottoscrizione del presente codice e' effettuata avendo riguardo, in particolare, alla rilevanza di tale principio in materia di comunicazione per scopi statistici o scientifici di dati depositati in archivi pubblici o che sono stati trattati sulla base di finanziamenti pubblici;

tolto: 8) il decreto e il presente codice non si applicano ai dati anonimi;

tolto: 9) ai trattamenti finalizzati alla realizzazione di attivita' di informazione commerciale e di comunicazione commerciale, nonche' alle correlate ricerche di mercato si applicano le disposizioni dei codici di deontologia e di buona condotta previsti dagli articoli 118 e 140 del decreto.

tolto: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del decreto con le seguenti integrazioni:

tolto: a) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;

tolto: b) "unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati;

tolto: c) "dato identificativo indiretto", un insieme di modalita' di caratteri associati o associabili ad una unita' statistica che ne consente l'identificazione con l'uso di tempi e risorse ragionevoli, secondo i principi di cui all'art. 4;

tolto: d) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;

tolto: e) "istituto o ente di ricerca", un organismo pubblico o privato per il quale la finalita' di statistica o di ricerca scientifica risulta dagli scopi dell'istituzione e la cui attivita' scientifica e' documentabile;

tolto: f) "societa' scientifica", un'associazione che raccoglie gli studiosi di un ambito disciplinare, ivi comprese le relative associazioni professionali.

tolto: 2. Salvo quando diversamente specificato, il riferimento a trattamenti per scopi statistici si intende comprensivo anche dei trattamenti per scopi scientifici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-4-codice-di-deontologia-per-scopi-statistici-e-sc-art1 · fonte del testo

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