tolto: DISPONE:
tolto: la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministro della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.
tolto: Roma, 16 giugno 2004
tolto: Il presidente: RODOTA'
tolto: Il relatore: RASI
tolto: Il segretario generale: BUTTARELLI
tolto: CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI E SCIENTIFICI sottoscritta da:
tolto: - Conferenza dei rettori delle universita' italiane - Associazione italiana di epidemiologia - Associazione italiana di sociologia - Consiglio italiano per le scienze sociali - Societa' italiana degli economisti - Societa' italiana di biometria - Societa' italiana di demografia storica - Societa' italiana di igiene, medicina preventiva e sanita' pubblica - Societa' italiana di statistica - Societa' italiana di statistica medica ed epidemiologia clinica - Associazione tra istituti di ricerche di mercato, sondaggi di opinione, ricerca sociale
tolto: PREAMBOLO
tolto: I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice, adottato sulla base di quanto previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "decreto"), sulla base delle seguenti premesse:
tolto: 1) Le disposizioni del presente codice di deontologia e di buona condotta sono volte ad assicurare l'equilibrio tra i diritti e le liberta' fondamentali della persona, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza, con le esigenze della statistica e della ricerca scientifica, quali risultano dal principio della liberta' di ricerca costituzionalmente garantito, presupposto per lo sviluppo della scienza, per il miglioramento delle condizioni di vita degli individui e per la crescita di una societa' democratica;
tolto: 2) i ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito di universita', enti ed istituti di ricerca e societa' scientifiche, conformano al presente codice ogni fase dei trattamenti di dati personali effettuati a fini statistici o scientifici, indipendentemente dalla sottoscrizione del codice stesso da parte dei rispettivi enti e societa' scientifiche;
tolto: 3) nell'applicazione del presente codice, i soggetti che ne sono destinatari osservano i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, nelle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. R(83)10 adottata il 23 settembre del 1983 e n. R(97)18 adottata il 30 settembre 1997, nonche' nelle altre disposizioni normative comunitarie e internazionali relative al trattamento dei dati personali a fini statistici e scientifici. Essi operano nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, intesa come non ridondanza del trattamento progettato rispetto agli scopi perseguiti, avuto riguardo ai dati disponibili ed ai trattamenti gia' effettuati dallo stesso titolare;
tolto: 4) per quanto non disciplinato nel presente codice, si applicano le disposizioni previste dalla normativa in materia di dati personali, anche in relazione alla natura pubblica o privata del soggetto titolare del trattamento (artt. 18 e s. e 23 e s. del decreto). In particolare, i dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura;
tolto: 5) per trattamento per scopi statistici si intende qualsiasi trattamento effettuato per le finalita' di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici (art. 4 del decreto);
tolto: 6) per trattamento per scopi scientifici si intende qualsiasi trattamento effettuato per le finalita' di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore (art. 4 del decreto);
tolto: 7) gli enti e i soggetti che applicano il presente codice osservano il principio di imparzialita' e di non discriminazione nei confronti degli altri soggetti che trattano i dati per scopi statistici o scientifici. La sottoscrizione del presente codice e' effettuata avendo riguardo, in particolare, alla rilevanza di tale principio in materia di comunicazione per scopi statistici o scientifici di dati depositati in archivi pubblici o che sono stati trattati sulla base di finanziamenti pubblici;
tolto: 8) il decreto e il presente codice non si applicano ai dati anonimi;
tolto: 9) ai trattamenti finalizzati alla realizzazione di attivita' di informazione commerciale e di comunicazione commerciale, nonche' alle correlate ricerche di mercato si applicano le disposizioni dei codici di deontologia e di buona condotta previsti dagli articoli 118 e 140 del decreto.
tolto: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del decreto con le seguenti integrazioni:
tolto: a) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
tolto: b) "unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati;
tolto: c) "dato identificativo indiretto", un insieme di modalita' di caratteri associati o associabili ad una unita' statistica che ne consente l'identificazione con l'uso di tempi e risorse ragionevoli, secondo i principi di cui all'art. 4;
tolto: d) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
tolto: e) "istituto o ente di ricerca", un organismo pubblico o privato per il quale la finalita' di statistica o di ricerca scientifica risulta dagli scopi dell'istituzione e la cui attivita' scientifica e' documentabile;
tolto: f) "societa' scientifica", un'associazione che raccoglie gli studiosi di un ambito disciplinare, ivi comprese le relative associazioni professionali.
tolto: 2. Salvo quando diversamente specificato, il riferimento a trattamenti per scopi statistici si intende comprensivo anche dei trattamenti per scopi scientifici.