Versioni nel tempo

16 versioni dal 2003

2003oggi
  1. 20 febbraio 2026 — oggiabrogatoper 8 mesi
  2. 30 gennaio 2026 — 20 febbraio 2026abrogatoper 21 giorni
  3. 18 dicembre 2025 — 30 gennaio 2026abrogatoper un mese
  4. 1 maggio 2024 — 18 dicembre 2025abrogatoper un anno
  5. 2 marzo 2024 — 1 maggio 2024abrogatoper 2 mesi
  6. 30 marzo 2023 — 2 marzo 2024abrogatoper 11 mesi
  7. 8 dicembre 2021 — 30 marzo 2023abrogatoper un anno
  8. 30 novembre 2021 — 8 dicembre 2021abrogatoper 8 giorni
  9. 9 ottobre 2021 — 30 novembre 2021abrogatoper un mese
  10. 30 settembre 2021 — 9 ottobre 2021abrogatoper 9 giorni
  11. 1 gennaio 2020 — 30 settembre 2021abrogatoper un anno
  12. 15 giugno 2019 — 1 gennaio 2020abrogatoper 7 mesi
  13. 9 giugno 2019 — 15 giugno 2019abrogatoper 6 giorni
  14. 10 aprile 2019 — 9 giugno 2019abrogatoper 2 mesi
  15. 9 aprile 2019 — 10 aprile 2019abrogatoper 1 giorno
  16. 29 luglio 2003 — 9 aprile 2019testo originarioper 16 anni

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2019

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 9 aprile 2019. 459 parole tolte in 12 capoversi.

tolto: 1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendano questi ultimi non identificabili. 2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di universita' o ad istituti o enti di ricerca o a soci di societa' scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, e' consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:

tolto: a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;

tolto: b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;

tolto: c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;

tolto: d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;

tolto: e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto della comunicazione;

tolto: f) siano adottate misure idonee affinche' le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;

tolto: g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c). 3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti per conto di universita', altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalita' di ricerca, purche' sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;

tolto: b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;

tolto: c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;

tolto: d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice. 4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-3-codice-deontologia-scopi-statistici-e-ricerca-s-art7 · fonte del testo

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