Versioni nel tempo

16 versioni dal 2003

2003oggi
  1. 20 febbraio 2026 — oggiabrogatoper 8 mesi
  2. 30 gennaio 2026 — 20 febbraio 2026abrogatoper 21 giorni
  3. 18 dicembre 2025 — 30 gennaio 2026abrogatoper un mese
  4. 1 maggio 2024 — 18 dicembre 2025abrogatoper un anno
  5. 2 marzo 2024 — 1 maggio 2024abrogatoper 2 mesi
  6. 30 marzo 2023 — 2 marzo 2024abrogatoper 11 mesi
  7. 8 dicembre 2021 — 30 marzo 2023abrogatoper un anno
  8. 30 novembre 2021 — 8 dicembre 2021abrogatoper 8 giorni
  9. 9 ottobre 2021 — 30 novembre 2021abrogatoper un mese
  10. 30 settembre 2021 — 9 ottobre 2021abrogatoper 9 giorni
  11. 1 gennaio 2020 — 30 settembre 2021abrogatoper un anno
  12. 15 giugno 2019 — 1 gennaio 2020abrogatoper 7 mesi
  13. 9 giugno 2019 — 15 giugno 2019abrogatoper 6 giorni
  14. 10 aprile 2019 — 9 giugno 2019abrogatoper 2 mesi
  15. 9 aprile 2019 — 10 aprile 2019abrogatoper 1 giorno
  16. 29 luglio 2003 — 9 aprile 2019testo originarioper 16 anni

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2019

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 9 aprile 2019. 352 parole tolte.

tolto: 1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico e' rappresentata l'eventualita' che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformita' a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. 2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento e' incluso nel programma statistico nazionale o e' oggetto di pubblicita' con idonee modalita' da comunicare preventivamente al Garante il quale puo' prescrivere eventuali misure ed accorgimenti. 3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti puo' essere differita per la parte riguardante le specifiche finalita', le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati, qualora cio' risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine - in relazione all'argomento o alla natura della stessa - e purche' il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che cio' comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento - successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della Legge - in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si e' ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa differita, nonche' le modalita' seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento. 4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato puo' essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-3-codice-deontologia-scopi-statistici-e-ricerca-s-art6 · fonte del testo

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