Art. 704 c.p.p. — Procedimento davanti alla corte di appello

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Scaduto il termine previsto dall'articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale e' richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullita'. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. La corte decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la persona della quale e' richiesta l'estradizione e il rappresentante dello stato richiedente. Quando la decisione e' favorevole all'estradizione, la corte, se vi e' richiesta del ministro di grazia e giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in liberta' e provvede al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, stabilendo quali documenti e cose sequestrate possono essere consegnati allo stato richiedente. Quando la decisione e' contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate. CAP005 CAP006tfe

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 310/2008

    Questione infondata
    30 luglio 2008

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 Cost., nella parte in cui attribuiscono alla Corte d'appello e non alla sezione di Corte di appello per i minorenni la competenza a decidere sulla estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta. Posto che l'art. 18 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 attribuisce alla Corte di appello, sezione per i minorenni, tutte le competenze di secondo grado nei procedimenti a carico di minori, così ribadendo la preminenza, nell'ambito del procedimento penale, dell'interesse del minore, che trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione del giudice specializzato, le norme censurate, nel riferirsi esplicitamente alla Corte di appello quale organo competente in materia di estradizione, devono essere interpretate nel senso che, se il relativo procedimento riguarda un minore, la competenza a decidere è devoluta alla relativa sezione.

    Art. 701 c.p.p. · Art. 704 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art704 · fonte del testo

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