Art. 259 c.p.p. — Custodia delle cose sequestrate

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Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando cio' non e' possibile o non e' opportuno, l'autorita' giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120. All'atto della consegna, il custode e' avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorita' giudiziaria nonche' delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode puo' essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta e' fatta menzione nel verbale. La cauzione e' ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 5 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art259 · fonte del testo

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