Art. 247 c.p.p. — Casi e forme delle perquisizioni

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Quando vi e' fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, e' disposta perquisizione personale. Quando vi e' fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, e' disposta perquisizione locale. La perquisizione e' disposta con decreto motivato. L'autorita' giudiziaria puo' procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 5 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art247 · fonte del testo

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