Art. 117 c.p.p. — Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

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Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando e' necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. (( Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci. ))

Testo in vigore dal 8 agosto 1992 al 8 agosto 2009

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 223/2002

    Questione inammissibile
    29 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.: (a) dell’art. 117, comma 1, cod. proc. pen., <<nella parte in cui non prevede che il giudice amministrativo possa ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 329 cod. proc. pen., copie di atti relativi a procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, quando è necessario per il compimento di indagini istruttorie nel processo amministrativo>>; (b) dell’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241<< nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall’autorità giudiziaria competente, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. pen., quando è necessario per la decisione di controversie in materia di accesso >>; (c) dell’art. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,.<<nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall’autorità giudiziaria competente, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. pen., quando è necessario per l’istruttoria di una causa rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo >>. Ed invero, l’art. 117 citato riguarda l’ambito e la portata del segreto di indagine, e la previsione di deroghe a tale segreto, in favore di uffici del pubblico ministero, i quali intendano avvalersi degli atti ai fini delle loro indagini: esso è volto a soddisfare finalità, tutte interne all’attività di indagine penale, e non comparabili con interessi esterni che possano in qualsiasi modo essere avvantaggiati o pregiudicati dalla (temporanea) non conoscibilità degli atti coperti da segreto e pertanto il procedimento di cui alla disposizione censurata non si presta ad essere esteso ad ipotesi del tutto estranee alla sua 'ratiò. - V. sentenza n. 460/2000.

    Art. 117 c.p.p. · Art. 25 l. 241/1990 · Art. 44 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 268/1995

    Questione inammissibile
    19 giugno 1995

    L'art. 117 del codice di procedura penale disciplina la richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero all'"autorità giudiziaria competente", "quando è necessario per il compimento delle proprie indagini": occorre, pertanto, da un lato, che la richiesta sia finalizzata all'attività di indagine e, dall'altro, che l'autorità giudiziaria destinataria della richiesta sia quella competente (per materia e territorio) in ordine ad un determinato procedimento penale, del quale, appunto, si richiedono, a fini conoscitivi, copie di determinati atti. Tale norma non è quindi applicabile quando, come nella specie, a seguito di trasmissione di atti per competenza, l'autorità giudiziaria alla quale è pervenuto il procedimento (giudice per le indagini preliminari in sede di udienza preliminare), ravvisando l'incompletezza del fascicolo processuale, richieda all'autorità giudiziaria che lo aveva trasmesso gli atti in ipotesi mancanti. Vertendosi in tale situazione, non può di conseguenza essere presa in considerazione la censura mossa dal giudice "a quo" alla citata norma, nella parte in cui essa attribuisce all'autorità giudiziaria destinataria di una richiesta di copie di atti la facoltà di rigettare la richiesta medesima, anziché porre l'obbligo della trasmissione degli atti; e ciò sia perché l'autorità giudiziaria che sollecita la trasmissione degli atti mancanti è quella competente, sia perché la richiesta non è certo finalizzata al compimento delle indagini, bensì, come detto, a colmare la presunta incompletezza del fascicolo processuale trasmesso al giudice dell'udienza preliminare. Va, comunque, sottolineato che, proprio perché nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di cui alla norma impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente non può che essere integrale, spettando, poi, al giudice "a quo" individuare il rimedio che l'ordinamento offre in caso di concreta inosservanza di tale obbligo. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 117 del codice di procedura penale). red.: G. Conti

    Art. 117 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 648 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1992

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992. 35 parole aggiunte.

… iniziativa. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. aggiunto: Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art117 · fonte del testo

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