L'art. 117 del codice di procedura penale disciplina la richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero all'"autorità giudiziaria competente", "quando è necessario per il compimento delle proprie indagini": occorre, pertanto, da un lato, che la richiesta sia finalizzata all'attività di indagine e, dall'altro, che l'autorità giudiziaria destinataria della richiesta sia quella competente (per materia e territorio) in ordine ad un determinato procedimento penale, del quale, appunto, si richiedono, a fini conoscitivi, copie di determinati atti. Tale norma non è quindi applicabile quando, come nella specie, a seguito di trasmissione di atti per competenza, l'autorità giudiziaria alla quale è pervenuto il procedimento (giudice per le indagini preliminari in sede di udienza preliminare), ravvisando l'incompletezza del fascicolo processuale, richieda all'autorità giudiziaria che lo aveva trasmesso gli atti in ipotesi mancanti. Vertendosi in tale situazione, non può di conseguenza essere presa in considerazione la censura mossa dal giudice "a quo" alla citata norma, nella parte in cui essa attribuisce all'autorità giudiziaria destinataria di una richiesta di copie di atti la facoltà di rigettare la richiesta medesima, anziché porre l'obbligo della trasmissione degli atti; e ciò sia perché l'autorità giudiziaria che sollecita la trasmissione degli atti mancanti è quella competente, sia perché la richiesta non è certo finalizzata al compimento delle indagini, bensì, come detto, a colmare la presunta incompletezza del fascicolo processuale trasmesso al giudice dell'udienza preliminare. Va, comunque, sottolineato che, proprio perché nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di cui alla norma impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente non può che essere integrale, spettando, poi, al giudice "a quo" individuare il rimedio che l'ordinamento offre in caso di concreta inosservanza di tale obbligo. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 117 del codice di procedura penale). red.: G. Conti
Art. 117 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 648 c.p.