Art. 834 c.p.c. — Norme applicabili al merito

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Le parti hanno facolta' di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equita'. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto e' piu' strettamente collegato.

[2]In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

Testo in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art834 · fonte del testo

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