Art. 804 c.p.c. — Atti pubblici ricevuti all'estero

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L'efficacia esecutiva nel Regno degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero e' dichiarata con sentenza dalla corte d'appello del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo accertamento che l'atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale e' stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art804 · fonte del testo

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