Art. 802 c.p.c. — Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

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[1]Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nel Regno sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero.

[2]Se l'assunzione dei mezzi di prova e' chiesta dalla parte interessata, l'istanza e' proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.

[3]Se l'assunzione e' domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

[4]La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art802 · fonte del testo

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