Art. 767 c.p.c. — Alterazioni nello stato dei sigilli

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.

[2]Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art767 · fonte del testo

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