Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che sia il pretore, oggi giudice unico, a procedere all'apposizione di sigilli e alle relative operazioni. È, infatti, palesemente contraddittoria la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, stante l'incompatibilità logica tra le premesse - nelle quali si lamenta la carenza di terzietà del giudice, la mancata previsione di adeguate garanzie a tutela dei diritti della personalità e la violazione del diritto di difesa - e le conclusioni, nelle quali si invoca, invece, una pronuncia modificativa della competenza a favore dell'autorità amministrativa. Ed è comunque errata l'interpretazione della normativa denunciata presupposta dal giudice 'a quò - secondo la quale nel procedimento in esame, assimilabile ad una attività di natura amministrativa, resterebbe esclusa ogni preventiva valutazione in ordine al 'fumus boni iuris' o al 'periculum in morà e non sarebbe prevista alcuna cautela per il rispetto dei diritti della personalità dei soggetti che devono subire la sigillazione - poiché, viceversa, l'istituto in esame non differisce da altri procedimenti di volontaria giurisdizione, con finalità 'lato sensù cautelari.
Art. 752 c.p.c. · Art. 755 c.p.c. · Art. 757 c.p.c. · Art. 759 c.p.c.