Art. 681 c.p.c. — Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →

[1]Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza, fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.

[2]Quando il sequestro e' stato concesso con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui e' stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve domandare al giudice la fissazione dell'udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto stesso e di quello di autorizzazione.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art681 · fonte del testo

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