Art. 673 c.p.c. — Sequestro in corso di causa

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →

[1]Quando vi e' causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa.

[2]Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'istanza e' proposta all'istruttore oppure, se questi non e' ancora designato o il giudizio e' sospeso o interrotto, al presidente del tribunale o della corte.

[3]Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza puo' provvedere con decreto motivato.

[4]Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art673 · fonte del testo

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