Art. 672 c.p.c. — Sequestro anteriore alla causa

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. Leggi il testo vigente →

[1]L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.

[2]Se competente per la causa di merito e' il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.

[3]Il giudice provvede con decreto motivato, assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art672 · fonte del testo

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