Art. 66 c.p.c. — Sostituzione del custode
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[1]Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
[2]Il custode che non ha diritto a compenso puo' chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo' chiederlo soltanto per giusti motivi.
[3]Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998
