Art. 535 c.p.c. — Prezzo base dell'incanto
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[1]Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base e' determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
[2]In ogni altro caso il pretore, nell'ordinanza di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951
