Art. 526 c.p.c. — Facoltà dei creditori intervenuti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →

I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art526 · fonte del testo

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