Art. 526 c.p.c. — Facoltà dei creditori intervenuti
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I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951
