Art. 473 c.p.c. — Procedimento ed efficacia dell'accertamento
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[1]Il presidente, il pretore o il conciliatore, quando ritiene di dovere accogliere l'istanza, nomina con decreto il consulente, scegliendolo in ogni caso nell'apposito albo. Nello stesso decreto il presidente, il pretore o il conciliatore formula i quesiti ai quali il consulente deve rispondere e gli assegna un breve termine per il compimento dell'indagine e per la presentazione della relazione.
[2]Alle risposte del consulente si applica la disposizione dell'articolo 442 ultimo comma.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973
