Art. 456 c.p.c. — Pronuncia dei consulenti tecnici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →

[1]I consulenti tecnici decidono secondo equita'.

[2]Il lodo deve essere depositato, a pena di nullita', nel termine di cui all'articolo precedente, nella cancelleria dell'ufficio al quale appartiene il giudice che ha rimesso la decisione ai consulenti, ed e' dichiarato esecutivo con decreto del pretore o del presidente del tribunale.

[3]Contro il decreto che nega l'esecutorieta' e' ammesso reclamo mediante ricorso a norma dell'articolo 825 ultimo comma al presidente della sezione della corte d'appello indicata nell'articolo 450.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art456 · fonte del testo

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