Art. 173 c.p.c. — Designazione del giudice istruttore

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[1]Se e' stata proposta l'istanza di cui all'articolo precedente, il cancelliere, decorso il termine per la costituzione del convenuto, presenta i fascicoli degli atti al presidente del tribunale, il quale designa un giudice del tribunale per procedere all'istruzione della causa, se non crede di procedervi egli stesso.

[2]Nel decreto, col quale designa il giudice, il presidente fissa l'udienza in cui le parti debbono comparire davanti al giudice medesimo.

[3]Se il tribunale e' diviso in sezioni, il presidente puo' assegnare la causa a una di esse, demandando al presidente della sezione il provvedimento di cui ai due commi precedenti.

[4]Il cancelliere comunica il decreto alle parti costituite almeno cinque giorni prima dell'udienza e provvede all'iscrizione della causa nel ruolo del giudice designato.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1949

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art173 · fonte del testo

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