Art. 59 c.g.c. — Esibizione di documenti

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[1]1. Il pubblico ministero puo', con decreto motivato, disporre l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell'estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale.

[2]2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d'esibizione al titolare dell'ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna puo' essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.

[3]3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli atti non esibiti.

[4]4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.

Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art59 · fonte del testo

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