Art. 56 — Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze

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Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture ((ovvero linee)) di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate ((e di terza classe)) secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica ((ovvero linee di telecomunicazioni)). Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate ((con protezione catodica)), a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica ((ovvero di linee di telecomunicazioni)). Le societa' interessate presentano, prima dell'avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformita' degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonche' comunicare, nei termini e con le modalita' prescritti, documenti, dati e notizie richiesti. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle autorita' competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorita', lo spostamento degli impianti o adotta i provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie. Per le attivita' di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo in vigore dal 20 febbraio 2026 al 21 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 2024 al 20 febbraio 2026. 4 parole tolte, 16 parole aggiunte.

Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture aggiunto: ovvero linee di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e tolto: qualunque ne sia la aggiunto: di terza classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 … cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica aggiunto: ovvero linee di telecomunicazioni. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate aggiunto: con protezione catodica, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica aggiunto: ovvero di linee di telecomunicazioni. Le societa' interessate presentano, prima dell'avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art56 · fonte del testo

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