Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 328 parole tolte, 303 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: 1. Quando debba valutare l'opportunita' di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorita', tra l'altro: anche attraverso le associazioni
tolto: c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni; L'Autorita', qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorita'. Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13 e le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Codice. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativaaggiunto: (Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri) (ex art. 28 eecc, art. 13-bis Codice 2003) 1. Il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, assicura che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio armonizzato, in conformita' del diritto dell'Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtu' del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell'UIT. 2. Il Ministero e l'Autorita' cooperano con le Autorita' degli altri Stati membri e, se del caso, nell'ambito del RSPG ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:
aggiunto: a) garantire l'osservanza del comma 1;
aggiunto: b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l'uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio. 3. Al fine di garantire la conformita' con il comma 1, il Ministero, tolto: su richiesta dell'Autorita', proroga il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 27, comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilita' di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformita' all'articolo 14-ter. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorita' puo' sottoporre al Ministro dello sviluppo economico la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara aggiunto: sentita l'Autorita' per i profili di competenza, puo' chiedere al RSPG di prestare attivita' di supporto per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere. 4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, puo' chiedere alla Commissione di adottare decisioni rivolte agli Stati membri interessati per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere nel territorio italiano, secondo la procedura di cui all'articolo 118, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972/UE.