Art. 7 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale) — Acquisizione nominativo

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[1]nominativo

[2]1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:

  • a)per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni;
  • b)per la classe B all'ispettorato del Ministero, competente per territorio. 2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.

Testo in vigore dal 15 settembre 2003 al 6 aprile 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-26-adeguamento-normativa-radioamatoriale-art7 · fonte del testo

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