Art. 5 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale) — Esonero prove di esami

((1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, e' comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

  • a)certificato generale di operatore GMDSS (Global Maritime Distress Safety System), limitatamente a GOC (General Operator's Certificate) e LRC (Long Range Certificate), rilasciato dal Ministero e in corso di validita';
  • b)certificati di competenza o di addestramento conseguiti all'estero, analoghi ai certificati GOC e LRC, purche' riconosciuti ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;
  • c)certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
  • d)diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato o riconosciuto dallo Stato. 2. E' altresi' comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
  • a)laurea di primo livello ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. afferente ad una delle classi L08 Ingegneria dell'informazione, L09 Ingegneria industriale, L28 Scienze e tecnologie della navigazione, L30 Scienze e tecnologie fisiche, L31 Scienze e tecnologie informatiche, L35 Scienze matematiche;
  • b)laurea di primo livello ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca afferente ad una delle classi 9 Ingegneria dell'informazione, 10 Ingegneria industriale, 22 Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea, 25 Scienze e tecnologie fisiche, 26 Scienze e tecnologie informatiche, 32 Scienze matematiche;
  • c)laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca afferente ad una delle classi LM17 Fisica, LM18 Informatica, LM25 Ingegneria dell'automazione, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM28 Ingegneria elettrica, LM 29 Ingegneria elettronica, LM32 Ingegneria informatica, LM33 ingegneria meccanica, LM34 Ingegneria navale, LM40 Matematica, LM44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, LM66 Sicurezza informatica, LM72 Scienze e tecnologie della navigazione, LM91 Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione;
  • d)diploma di laurea o laurea specialistica, equiparata ad una delle classi di laurea magistrale di cui alla precedente lettera c), ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
  • e)diploma di istituto tecnico nei settori tecnologici Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato. 3. Puo' essere altresi' comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 2, lettera da a) a d), rilasciato da universita' non statali riconosciute o di paesi dell'Unione europea, purche' il titolo sia stato dischiarato equivalente secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 4. Il modulo di domanda di ammissione agli esami (sub allegato G), con esonero parziale dalla prova di esame degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D, e' pubblicato nel sito web istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali)).

Testo vigente dal 6 aprile 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 aprile 2021

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 6 aprile 2021. 111 parole tolte, 484 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: prove di esami

1. Ferme restando le disposizioni di cui tolto: all'articolo aggiunto: all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, tolto: sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, aggiunto: e' comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) certificato tolto: di aggiunto: generale di operatore GMDSS (Global Maritime Distress Safety System), limitatamente a GOC (General Operator's Certificate) e LRC (Long Range Certificate), rilasciato dal Ministero e in corso di validita';

aggiunto: b) certificati di competenza o di addestramento conseguiti all'estero, analoghi ai certificati GOC e LRC, purche' riconosciuti ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;

aggiunto: c) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;

tolto: baggiunto: d) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato aggiunto: o riconosciuto dallo Stato. 2. tolto: Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti aggiunto: E' altresi' comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli aggiunto: di studio:

a) tolto: certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero aggiunto: laurea di primo livello ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. afferente ad una delle classi L08 Ingegneria dell'informazione, L09 Ingegneria industriale, L28 Scienze e tecnologie della navigazione, L30 Scienze e tecnologie fisiche, L31 Scienze e tecnologie informatiche, L35 Scienze matematiche;

b) laurea tolto: in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente aggiunto: di primo livello ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca afferente ad una delle classi 9 Ingegneria dell'informazione, 10 Ingegneria industriale, 22 Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea, 25 Scienze e tecnologie fisiche, 26 Scienze e tecnologie informatiche, 32 Scienze matematiche;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

aggiunto: c) laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca afferente ad una delle classi LM17 Fisica, LM18 Informatica, LM25 Ingegneria dell'automazione, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM28 Ingegneria elettrica, LM 29 Ingegneria elettronica, LM32 Ingegneria informatica, LM33 ingegneria meccanica, LM34 Ingegneria navale, LM40 Matematica, LM44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, LM66 Sicurezza informatica, LM72 Scienze e tecnologie della navigazione, LM91 Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione;

aggiunto: d) diploma di laurea o laurea specialistica, equiparata ad una delle classi di laurea magistrale di cui alla precedente lettera c), ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

tolto: caggiunto: e) diploma di tolto: tecnico in elettronica o equipollente aggiunto: istituto tecnico nei settori tecnologici Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato. 3. tolto: I candidati aggiunto: Puo' essere altresi' comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente tolto: di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'articolo 2 aggiunto: che siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 2, lettera da a) a d), rilasciato da universita' non statali riconosciute o di paesi dell'Unione europea, purche' il titolo sia stato dischiarato equivalente secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 4. tolto: Possono essere altresi' esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia aggiunto: Il modulo di domanda di ammissione agli esami (sub allegato G), con esonero parziale dalla prova di esame degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D, e' pubblicato nel sito web istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-26-adeguamento-normativa-radioamatoriale-art5 · fonte del testo

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