Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021. Leggi il testo vigente →

generali 1. Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorita' nei confronti di un'impresa perche' questa fornisca una rete o un servizio sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, applicando in tale territorio, se necessario, tariffe medie per la fornitura del servizio in questione o proponendo formule tariffarie speciali per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari. 2. L'Autorita' considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando e' soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese designate avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto deve tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l'impresa esercente tale servizio. 3. Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:

  • a)elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di servizi ed apparecchiature per disabili ecc.;
  • b)utenti finali o categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorita', possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un'impresa se questa non fosse soggetta ad obblighi di servizio universale. 4. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili. La verifica del costo netto e' di competenza dell'Autorita'. 5. Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale implica che le imprese designate soggette a tali obblighi siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiche' la compensazione comporta trasferimenti finanziari, l'Autorita' vigila affinche' tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Cio' significa che i trasferimenti finanziari devono comportare distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. 6. Conformemente all'articolo 63, comma 3, del Codice, il dispositivo di condivisione deve usare mezzi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. 7. Il Ministero ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale. Il Ministero provvede inoltre alla supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.

Testo in vigore dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021

Versioni nel tempo

25 versioni dal 2003

2003oggi
  1. 9 luglio 2026 — oggiabrogatoper 3 mesi
  2. 27 maggio 2026 — 9 luglio 2026abrogatoper un mese
  3. 10 maggio 2026 — 27 maggio 2026abrogatoper 17 giorni
  4. 21 aprile 2026 — 10 maggio 2026abrogatoper 19 giorni
  5. 20 febbraio 2026 — 21 aprile 2026abrogatoper 2 mesi
  6. 1 gennaio 2026 — 20 febbraio 2026abrogatoper un mese
  7. 18 dicembre 2025 — 1 gennaio 2026abrogatoper 14 giorni
  8. 16 luglio 2025 — 18 dicembre 2025abrogatoper 5 mesi
  9. 12 aprile 2025 — 16 luglio 2025abrogatoper 3 mesi
  10. 26 marzo 2025 — 12 aprile 2025abrogatoper 17 giorni
  11. 18 dicembre 2024 — 26 marzo 2025abrogatoper 3 mesi
  12. 18 ottobre 2024 — 18 dicembre 2024abrogatoper 2 mesi
  13. 8 maggio 2024 — 18 ottobre 2024abrogatoper 5 mesi
  14. 28 aprile 2024 — 8 maggio 2024abrogatoper 10 giorni
  15. 13 aprile 2024 — 28 aprile 2024abrogatoper 15 giorni
  16. 31 dicembre 2023 — 13 aprile 2024abrogatoper 3 mesi
  17. 20 luglio 2023 — 31 dicembre 2023abrogatoper 5 mesi
  18. 22 aprile 2023 — 20 luglio 2023abrogatoper 3 mesi
  19. 25 febbraio 2023 — 22 aprile 2023abrogatoper un mese
  20. 16 luglio 2022 — 25 febbraio 2023abrogatoper 7 mesi
  21. 30 giugno 2022 — 16 luglio 2022abrogatoper 16 giorni
  22. 21 maggio 2022 — 30 giugno 2022abrogatoper un mese
  23. 9 febbraio 2022 — 21 maggio 2022abrogatoper 3 mesi
  24. 24 dicembre 2021 — 9 febbraio 2022abrogatoper un mese
  25. 15 settembre 2003 — 24 dicembre 2021testo originarioper 18 anni

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-11-art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari