Art. 2-bis (Allegato n. 10)

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[1](( (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

[2]1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:

  • a)euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
  • b)euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
  • c)euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
  • d)euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)).

Testo in vigore dal 18 agosto 2015 al 24 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-10-art2bis · fonte del testo

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