Art. 86 — Poteri di indagine

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Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP puo' effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le societa', con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa' diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo. Nei confronti delle societa' appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa', sono attribuiti all'ISVAP i poteri previsti dall'articolo 71.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art86 · fonte del testo

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