Art. 330 — Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi

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Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione. Nel caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria la radiazione comporta altresi' la cancellazione della societa' nei casi di particolare gravita' o di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 1 luglio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art330 · fonte del testo

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