Art. 327 — Pluralità di violazioni e misure correttive

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Qualora vengano accertate piu' violazioni della stessa disposizione del presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralita' di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell'organizzazione dell'impresa o dell'intermediario, l'ISVAP provvede alla contestazione degli addebiti secondo quanto previsto all'articolo 326, comma 1, primo periodo, e con lo stesso provvedimento fissa un termine perentorio, non superiore a centottanta giorni entro il quale la parte deve effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di tale facolta'. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'ISVAP, entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalita', caratteristiche ed effetti attesi. La comunicazione preclude l'esercizio della facolta' di estinguere le violazioni con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2, nei casi in cui cio' sia consentito dall'articolo 328. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti, ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il termine per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2, ove consentito, o per presentare il reclamo previsto dall'articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa l'applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La procedura prosegue secondo quanto previsto all'articolo 326, commi 5 e 6. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facolta' prevista dal comma 2, l'ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate le misure correttive e ne comunica gli esiti alla parte del procedimento. L'adozione delle misure correttive secondo le modalita' e le caratteristiche indicate nella comunicazione all'ISVAP rende applicabile un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni della medesima disposizione, che sara' determinata in misura non inferiore ad euro cinquantamila e non superiore ad euro cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati dall'ISVAP non precludono l'applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione stessa. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche effettuate dall'ISVAP, la parte puo' presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'ISVAP sulle misure correttive adottate. In ogni caso l'ISVAP trasmette alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori una relazione sullo stato delle misure adottate ai fini della proposta di determinazione della sanzione sostitutiva.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 36/2015

    Parametro
    12 marzo 2015

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), introdotto dall'art. 1-sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato…

    Art. 8 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 81 c.p. · Art. 327 Codice delle assicurazioni private

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art327 · fonte del testo

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