Art. 319 — Regole di comportamento

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L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 183 o delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi di cui all'articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all'articolo 2, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 1 ottobre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art319 · fonte del testo

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