Art. 318 — Pubblicità di prodotti assicurativi

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L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 1 ottobre 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art318 · fonte del testo

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