Art. 317 — Altre violazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2005 al 24 novembre 2007. Leggi il testo vigente →

L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o delle relative norme di attuazione, e' punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 151, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro seimila.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 24 novembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art317 · fonte del testo

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