Art. 312 — Comunicazioni per la vigilanza di gruppo

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L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l'omissione riguarda un'operazione da cui puo' derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila. L'omissione della comunicazione periodica successiva di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art312 · fonte del testo

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