Art. 306 — Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza

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Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il diniego all'ordine di esibizione della documentazione concernente l'attivita' assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell'ISVAP incaricati di accertare i fatti che possono configurare una violazione dell'articolo 305, e' punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila. Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'ISVAP ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art306 · fonte del testo

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