Art. 30 — Sistema di governo societario dell'impresa

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L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario che consenta una gestione sana e prudente dell'attivita'. Il sistema di governo societario e' proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita' delle attivita' dell'impresa. Il sistema di governo societario di cui al comma 1 comprende almeno:

  • a)l'istituzione di un'adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilita' delle funzioni e degli organi dell'impresa;
  • b)l'organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni;
  • c)il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76;
  • d)la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo;
  • e)l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformita', della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti. Il sistema di governo societario e' sottoposto ad una revisione interna periodica almeno annuale. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuita' e la regolarita' dell'attivita' esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza adeguati e proporzionati sistemi, risorse e procedure interne. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all'esternalizzazione, nonche' una politica per l'adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo 47-quater e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che ad esse sia data attuazione. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario. L'IVASS detta con regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario di cui alla presente Sezione.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 10 giugno 2019

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 100 parole tolte, 351 parole aggiunte in 6 capoversi.

L'impresa tolto: di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far si' che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie aggiunto: si dota di un efficace sistema di governo societario che consenta una gestione sana e prudente dell'attivita'. Il sistema di governo societario e' proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita' delle attivita' dell'impresa. Il sistema di governo societario di cui al comma 1 comprende almeno:

aggiunto: a) l'istituzione di un'adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilita' delle funzioni e degli organi dell'impresa;

aggiunto: b) l'organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni;

aggiunto: c) il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76;

aggiunto: d) la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo;

aggiunto: e) l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformita', della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti. Il sistema di governo societario e' sottoposto ad una revisione interna periodica almeno annuale. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la tolto: coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi. L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalita' del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento aggiunto: continuita' e la regolarita' dell'attivita' esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza adeguati e proporzionati sistemi, risorse e procedure interne. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all'esternalizzazione, nonche' una politica per l'adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo 47-quater e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che ad esse sia data attuazione. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario. L'IVASS detta con regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario di cui alla presente Sezione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art30 · fonte del testo

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