Art. 245 — Liquidazione coatta amministrativa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, puo' disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravita'. La liquidazione coatta puo' essere proposta dall'ISVAP, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonche' di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano altresi' le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che si avvale, qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorita' di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, puo' autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate. Le imprese di assicurazione (( e di riassicurazione)) non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

Testo in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008. 3 parole aggiunte.

… puo' autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate. Le imprese di assicurazione aggiunto: e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art245 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari