Art. 199 — Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri

L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all'((IVASS)) di aver richiesto alla propria autorita' di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l'((IVASS)) da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che l'impresa cessionaria e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.)) La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l'((IVASS)) da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:

  • a)l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attivita' in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;
  • b)l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis)). Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l'((IVASS)) da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
  • a)l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attivita' in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
  • b)l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis)). Se il portafoglio e' trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l'((IVASS)) da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
  • a)la sede secondaria e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite;
  • b)l'autorita' dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis)). Non puo' essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo. L'((IVASS)) pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. 26 parole tolte, 74 parole aggiunte in 4 capoversi.

L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS di aver richiesto alla propria autorita' di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio … portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che l'impresa cessionaria e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento,tolto: ... del margine di solvibilita' richiesto aggiunto: dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione … in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:

b) l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento,tolto: ... del margine di solvibilita' richiesto aggiunto: dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:

b) l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento,tolto: ... del margine di solvibilita' richiesto aggiunto: dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:

b) l'autorita' dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento,tolto: ... del margine di solvibilita' richiesto aggiunto: dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. Non puo' essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art199 · fonte del testo

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