Art. 195-bis — Imprese di riassicurazione di altri Stati membri

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Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorita' dello Stato membro di origine anche per l'attivita' svolta in regime di stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. (( Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attivita' dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria della stessa, ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa. )) Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'((IVASS)), qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'((IVASS)) ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali, l'((IVASS)) puo' adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi. ((L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.)) Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'((IVASS)) l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana. Delle misure adottate l'((IVASS)) ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'((IVASS)) informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 febbraio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. 6 parole tolte, 59 parole aggiunte.

… stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. aggiunto: Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attivita' dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria della stessa, ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa. Fermo restando quanto disposto al comma 1, tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana … di attuazione. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano … provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali, tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS puo' adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorita' di vigilanza … contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi. aggiunto: L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria … o di liberta' di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana. Delle misure adottate tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art195bis · fonte del testo

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