Art. 159 — Cancellazione dal ruolo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

[1]La cancellazione dal ruolo e' disposta dall'ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di:

  • a)rinuncia all'iscrizione;
  • b)perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c)

[2]e d);

  • c)sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
  • d)radiazione;
  • e)mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art159 · fonte del testo

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