Art. 114 — Reiscrizione

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L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, puo' richiedere di esservi iscritto nuovamente, purche' siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza, puo' essere iscritto nuovamente purche' abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, puo' esservi nuovamente iscritto purche' provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneita' gia' conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 9 febbraio 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art114 · fonte del testo

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