Art. 101 — Libri e registri obbligatori

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Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:

  • a)i contratti emessi;
  • b)i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali e' stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177;
  • c)i contratti scaduti;
  • d)i contratti per i quali e' stato esercitato il diritto di riscatto di cui all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile;
  • e)i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
  • f)i sinistri denunciati;
  • g)i sinistri pagati;
  • h)i reclami ricevuti. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
  • a)i contratti emessi;
  • b)i sinistri denunciati;
  • c)i sinistri pagati;
  • d)i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
  • e)i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;
  • f)i sinistri gia' classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;
  • g)i reclami ricevuti. L'ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalita' per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile. L'ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attivita' delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalita' per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art101 · fonte del testo

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