Codice della strada

Art. 9 c.d.s. — Competizioni sportive su strada

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003. Leggi il testo vigente →

Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dal prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti, nonche' per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed e' subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo puo' essere omesso quando, anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita' media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso e' sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocita' superiori ai detti limiti. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto puo' concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per mo- tivate necessita', dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. L'autorizzazione della prefettura e' altresi' subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresi' la responsabilita' dell'organizzazionee degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 254.030 a L. 1.016.140)), se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma ((da L. 1.270.180 a L. 5.080.700)), se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 19 29 43 Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 127.020 a L. 508.070)), se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma ((da L. 254.030 a L. 1.016.140)), se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. 19 29 43

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

22 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 13 maggio 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 28 dicembre 2023 — 13 maggio 2025per un anno
  3. 15 gennaio 2021 — 28 dicembre 2023per 3 anni
  4. 1 gennaio 2021 — 15 gennaio 2021per 14 giorni
  5. 13 gennaio 2019 — 1 gennaio 2021per un anno
  6. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  7. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  8. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  9. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  10. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  11. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  12. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  13. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  14. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  15. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  16. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  17. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  18. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  19. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  20. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  21. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  22. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1999 al 14 gennaio 2001. 22 parole tolte, 32 parole aggiunte.

… nei modi previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire duecentomila a lire ottocentomila aggiunto: L. 254.030 a L. 1.016.140, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da tolto: lire unmilione a lire quattromilioni aggiunto: L. 1.270.180 a L. 5.080.700, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso … dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire 121.200 a lire 484.800 aggiunto: L. 127.020 a L. 508.070, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da tolto: lire duecentomila a lire ottocentomila aggiunto: L. 254.030 a L. 1.016.140, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 29 dicembre 2000

    Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari