Codice della strada

Art. 74 c.d.s. — Dati di identificazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1993 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:

  • a)una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
  • b)un numero di identificazione impresso sul telaio, ((anche se realizzato con)) una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illegibbile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalita' di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalita' di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; e' fatta salva la facolta' per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei trasporti. Chiunque contraffa', asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, e' punito con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1993 al 15 gennaio 2000

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

15 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  5. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  6. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  7. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  8. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  9. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  10. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  11. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  12. 15 gennaio 2000 — 14 gennaio 2003per 3 anni
  13. 1 ottobre 1993 — 15 gennaio 2000per 6 anni
  14. 30 giugno 1993 — 1 ottobre 1993per 3 mesi
  15. 18 maggio 1992 — 30 giugno 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993. 1 parola tolta, 4 parole aggiunte.

b) un numero di identificazione impresso sul telaio, tolto: ancorche' aggiunto: anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art74 · fonte del testo

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