Art. 70 c.d.s. — Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

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I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza. Il regolamento di esecuzione determina:

  • a)i tipi di vettura a trazione animale con le quali puo' essere esercitato il servizio di piazza;
  • b)le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;
  • c)le modalita' per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
  • d)le modalita' per il rilascio delle licenze di cui al comma 1. Nelle localita' e nei periodi di tempo in cui e' consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se la licenza e' stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione e' del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993

Norme correlate

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  4. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  5. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  6. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  7. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  8. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  9. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  10. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  11. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  12. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  13. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  14. 30 giugno 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  15. 18 maggio 1992 — 30 giugno 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art70 · fonte del testo

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