Art. 184 c.d.s. — Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi

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Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non piu' di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilita' delle luci previste per il veicolo a cui sono legati. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la meta' della carreggiata. Sono, altresi', tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarita' della circolazione. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila)).

Testo in vigore dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997

Norme correlate

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 13 gennaio 2019 — oggiin vigoreper 8 anni
  2. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  3. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  4. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  5. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  6. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  7. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  8. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  9. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  10. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  11. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  12. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  13. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  14. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1993 al 24 gennaio 1995. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: cinquantamila a lire duecentomila aggiunto: cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art184 · fonte del testo

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