Art. 177 c.d.s. — Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

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L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e' consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. ((I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita' al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C..)) Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplemetare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1993 al 24 gennaio 1995

Norme correlate

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Versioni nel tempo

21 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 10 novembre 2021 — 14 dicembre 2024per 3 anni
  3. 15 gennaio 2021 — 10 novembre 2021per 10 mesi
  4. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  5. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  8. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  9. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  10. 4 gennaio 2009 — 14 gennaio 2009per 10 giorni
  11. 14 gennaio 2007 — 4 gennaio 2009per un anno
  12. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  13. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  14. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  15. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  16. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  17. 1 gennaio 1998 — 12 gennaio 1999per un anno
  18. 12 gennaio 1997 — 1 gennaio 1998per 12 mesi
  19. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  20. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  21. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993. 23 parole aggiunte.

… al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. aggiunto: I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita' al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art177 · fonte del testo

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